Protesi Oculari: requisiti visivi per patente di guida

Protesi Oculari: Norme Patente di Guida

Conseguire o Rinnovare la Patente di Guida, requisiti visivi da soddisfare per chi usa una protesi oculare.

La visione monoculare provoca disagi e richiede perciò un supplemento di attenzione nel valutare la distanza dai veicoli che precedono e la visibilità laterale che dal lato della menomazione è ovviamente compromessa.

Per il portatore di protesi oculare (monocolo organico o funzionale) dal 2010 NON occorre più conseguire la patente di guida “B Speciale” ma è richiesta la visita di idoneità alla guida presso l’organo monocratico (medico della ASL , delegazioni ACI, agenzie, autoscuole ecc.).

I pazienti dovranno presentare un certificato redatto dal proprio oculista che insieme alla valutazione complessiva delle capacità visive, attesti:

  • La stabilità clinica complessiva ed in particolare la presenza da almeno 6 mesi della vista monoculare.
  • La presenza di campo visivo sufficientemente ampio con l’assenza di difetti in un raggio di 30° rispetto all’asse centrale.

Tale certificazione ha validità non superiore a 3 mesi e andrà presentata al medico che dovrà concedere il rinnovo della patente ai sensi del paragrafo A.3.4 dell’Allegato III al D. Lgs. 59 del 2011.

Qualora i requisiti contenuti nel certificato non fossero sufficienti per ottenere l’idoneità alla guida in regime monocratico, occorrerà sottoporsi alla visita presso la Commissione Medica Locale della ASL esibendo lo stesso certificato. Nulla deve essere invece comunicato alla propria Assicurazione.

Ai candidati affetti da patologie oculari evolutive, tipo miopia elevata degenerativa (non vede i 10/10 con correzione), retinopatia, maculopatia, glaucoma, cataratta (anche iniziale), cheratocono evolutivo o altre malattie della cornea ecc., vanno fatti i test previsti dal decreto.

Essi sono:

  1. campo visivo,
  2. esame della visione crepuscolare,
  3. esame della sensibilità all’abbagliamento
  4. esame della sensibilità al contrasto.

(test eseguiti in cartaceo, da conservare in copia per 5 anni).

Tutti questi pazienti devono recarsi ad una visita oculistica poco tempo prima dell’esame di rilascio o rinnovo della patente o del patentino.

Spetta al medico monocratico (medici definiti “ufficiali sanitari” , quelli dell’autoscuola, del distretto sanitario e dell’ACI, che eseguono la misura della vista), accettare la nostra documentazione o, nel caso in cui uno o più test non siano nei parametri di normalità, demandare il giudizio di idoneità alla Commissione Medica Locale (Palazzo delle Sanità) che, avvalendosi della nostra consulenza, poi deciderà in merito al rilascio della patente.

Per il patentino ciclomotore valgono le stesse regole.

Bisogna ricordare che omettere la dichiarazione di una patologia è reato e in caso di sinistro, con eventuale contenzioso civile o penale, potrebbe far ricadere la colpa del sinistro su di loro e non sul medico monocratico.

LE TABELLE MONOCOLI PREVISTE DAL DECRETO

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